La circolare n. 10 del 10 maggio 2024 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 in materia di locazioni brevi.
In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio le principali disposizioni contenute nella circolare, con particolare attenzione all'aumento dell'aliquota della cedolare secca, agli adempimenti degli intermediari e alle sanzioni previste in caso di violazioni. 📚🔍
Aumento dell'aliquota della cedolare secca 📈
A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione breve è stata incrementata al 26%.
Tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità per il locatore di beneficiare dell'aliquota ridotta del 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una sola unità immobiliare per ciascun periodo d'imposta, a sua scelta.
Applicazione della nuova aliquota 📅
La circolare chiarisce che la nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente da:
Data di stipula dei contratti di locazione breve 📝
Momento di percezione dei canoni di locazione 💰
Pertanto, anche per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2024, l'aliquota del 26% si applicherà sui redditi maturati a partire da tale data.
Scelta dell'aliquota ridotta 🏠
Il locatore ha la facoltà di scegliere l'unità immobiliare per cui applicare l'aliquota ridotta del 21% in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di interesse.
La scelta può essere effettuata anno per anno, consentendo al locatore di variare l'unità immobiliare per cui beneficiare dell'aliquota ridotta in base alle proprie esigenze.
Adempimenti degli intermediari 🏢
La circolare dedica ampio spazio agli adempimenti posti a carico degli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione breve.
In particolare, gli intermediari dovranno:
Operare sempre, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% a titolo d'acconto sull'ammontare dei canoni di locazione breve 💸
Effettuare la ritenuta all'atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o di maturazione del reddito 📅
Applicare la ritenuta a prescindere dal regime fiscale scelto dal beneficiario (cedolare secca o regime ordinario) 🔍
Dal canto suo, il locatore dovrà determinare l'imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d'acconto e corrispondere l'eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.
Obblighi per gli intermediari non residenti 🌍
La circolare fornisce indicazioni specifiche per gli intermediari non residenti, i quali dovranno procedere agli adempimenti previsti in maniera conforme al diritto dell'Unione europea, secondo quanto declinato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, la legge di bilancio 2024 ha adeguato la legislazione nazionale al contenuto della sentenza sugli adempimenti fiscali degli intermediari non residenti emanata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 22 dicembre 2022.
Sanzioni 🚨
La circolare n. 10/E richiama anche le sanzioni previste in caso di violazioni della normativa sulle locazioni brevi:
Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve, è prevista una sanzione da 250 a 2.000 euro 💸
In caso di omessa o infedele ritenuta da parte degli intermediari, si applica la sanzione prevista dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 471/1997 🚨
Inoltre, quando l'attività è esercitata in forma imprenditoriale, sono previste sanzioni sia per l'assenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, sia per la mancata presentazione della SCIA.
Sicurezza e requisiti degli impianti 🔒
La circolare evidenzia l'importanza del rispetto dei requisiti di sicurezza e degli impianti per le locazioni brevi:
La mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas nonché di estintori è punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata 🚒
È necessario garantire la conformità degli impianti alle normative vigenti in materia di sicurezza 🔌
Tabella riepilogativa 📊
Aspetto | Dettagli |
Aliquota ordinaria cedolare secca | 26% (dal 1° gennaio 2024) |
Aliquota ridotta cedolare secca | 21% (per una sola unità immobiliare a scelta) |
Applicazione nuova aliquota | Redditi maturati dal 1° gennaio 2024 |
Ritenuta operata dagli intermediari | 21% a titolo d'acconto |
Momento di effettuazione della ritenuta | All'atto del pagamento al beneficiario |
Adempimenti intermediari non residenti | Conformi al diritto dell'Unione europea |
Sanzioni per omessa/infedele comunicazione | Da 250 a 2.000 euro |
Sanzioni per omessa/infedele ritenuta | Articolo 14 del D.Lgs. n. 471/1997 |
Sanzioni per mancanza requisiti sicurezza | Da 600 a 6.000 euro per violazione |